IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n.  282  del  3  dicembre  2012),  convertito  con
modificazioni nella dalla legge 24 dicembre  2012,  n.  231  recante:
«Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali
di interesse strategico nazionale», che prevede  la  possibilita'  di
proseguire l'esercizio temporaneo (fino a 36  mesi)  di  stabilimenti
produttivi di interesse strategico nazionale, qualifica  riconosciuta
per  legge  all'ILVA  S.p.A.  di  Taranto,  ai  fini  della  completa
attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata
ambientale (AIA); 
  Visto il decreto  legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito  con
modificazioni nella dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, recante: «Nuove
disposizioni urgenti a  tutela  dell'ambiente,  della  salute  e  del
lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale.»
che dispone e disciplina, in via generale e  con  specifico  riguardo
allo  stabilimento  ILVA  S.p.A.  di  Taranto,  il   commissariamento
straordinario di stabilimenti  industriali  di  interesse  strategico
nazionale la cui  attivita'  produttiva  comporti  pericoli  gravi  e
rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle
disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); 
  Visto il D.P.C.M. del 5 giugno 2013  con  cui,  in  attuazione  del
predetto decreto, il dott. Enrico Bondi e' stato nominato commissario
straordinario per la societa' ILVA S.p.A.; 
  Visto il D.M. n. 183 del 17 giugno 2013 con cui il prof. Edo Ronchi
e' nominato sub-commissario per la societa' ILVA S.p.A.; 
  Visto in particolare, l'art.1, comma 5, del decreto legge 4  giugno
2013, n. 61 a tenore  del  quale  «Contestualmente  alla  nomina  del
commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, sentiti i Ministri della  salute  e  dello
sviluppo economico, nomina un comitato di  tre  esperti,  scelti  tra
soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia  di  tutela
dell'ambiente e della salute  e  di  ingegneria  impiantistica,  che,
sentito  il  commissario  straordinario,  predispone  e  propone   al
Ministro, entro sessanta giorni dalla  nomina,  in  conformita'  alle
norme  dell'Unione  europea  e  internazionali  nonche'  alle   leggi
nazionali e regionali, il piano delle misure  e  delle  attivita'  di
tutela ambientale e  sanitaria  che  prevede  le  azioni  e  i  tempi
necessari per garantire il rispetto delle  prescrizioni  di  legge  e
dell'a.i.a. Lo schema di piano e' reso pubblico, anche attraverso  la
pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e della salute, nonche' attraverso link nei
siti web della regione e degli enti locali interessati,  a  cura  del
commissario straordinario, che acquisisce le eventuali  osservazioni,
che possono essere proposte  nei  successivi  trenta  giorni  e  sono
valutate dal comitato ai fini  della  definitiva  proposta  entro  il
termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato»; 
  Visto altresi' l'art. 1, comma 7, del citato decreto legge 4 giugno
2013, n. 61 come modificato dal decreto legge n. 136 del 2013 e dalla
relativa legge di conversione, a tenore del quale «Il piano di cui al
comma 5 e' approvato con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentito  il  Ministro  della  salute,  entro  quindici  giorni  dalla
proposta,  e  comunque  entro  il  28  febbraio  2014.  Il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della
formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce,
sulla proposta del comitato di esperti di  cui  al  comma  5,  ultimo
periodo, il parere  del  commissario  straordinario  e  quello  della
regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta,
decorsi i quali il piano puo' essere approvato anche senza  i  pareri
richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del  mare  e'  formulata  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta dei pareri e comunque non oltre quaranta cinque giorni  dal
ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5,
ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 e' approvato  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, formulata entro quindici giorni  dalla  presentazione  del
piano medesimo. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 puo'
proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro  dieci  giorni
dalla sua pubblicazione; le stesse  sono  valutate  dal  comitato  ai
sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione  del  piano  di
cui al comma 5 equivale a  modifica  dell'a.i.a,  limitatamente  alla
modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni,  che
consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a.  non
oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. In attuazione  dell'articolo  1-bis
del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,  i  rapporti  di
valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici
stabiliti dal  decreto  interministeriale  di  cui  al  comma  2  del
medesimo  articolo  1-bis.  Il  rapporto  di  valutazione  del  danno
sanitario  non  puo'  unilateralmente  modificare   le   prescrizioni
dell'a.i.a. in corso di validita', ma legittima la regione competente
a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fatta salva l'applicazione
dell'articolo  12  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
il decreto di approvazione del piano di cui al  comma  5  conclude  i
procedimenti  di  riesame  previsti   dall'autorizzazione   integrata
ambientale, costituisce  integrazione  alla  medesima  autorizzazione
integrata ambientale, e i suoi contenuti  possono  essere  modificati
con i procedimenti di cui agli articoli  29-octies  e  29-nonies  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni.»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 211 del 15 luglio 2013  di  nomina
dei componenti del Comitato di esperti incaricato della redazione del
piano; 
  Visto il decreto legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni nella dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», che  all'art.  12
introduce modifiche al  decreto  legge  4  giugno  2013,  n.  61,  in
particolare per l'autorizzazione delle nuove discariche  per  rifiuti
pericolosi e non pericolosi e per la disciplina  della  gestione  dei
rifiuti; 
  Visto lo schema di piano delle misure e delle attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria datato il 15 settembre 2013 e presentato il 27
settembre 2013, redatto dal Comitato di esperti ai sensi dell'art. 1,
comma 5, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61; 
  Rilevato  che  detto  schema  di  piano  e'  stato   sottoposto   a
consultazione pubblica dall'11 ottobre all'11 novembre 2013  mediante
pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nonche' attraverso link sui siti web  della
Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di  Taranto  e
del Comune di Statte (nota 30 settembre 2013 prot. 0046410/GAB e nota
11 ottobre 2013 prot. 0047476/GAB); 
  Vista la proposta di piano delle misure e delle attivita' di tutela
ambientale e sanitaria del 21 novembre 2013 redatto dal  Comitato  di
esperti ai sensi dell'art.1, comma 5,  del  decreto  legge  4  giugno
2013, n.  61,  valutate  le  osservazioni  pervenute  nella  fase  di
consultazione prevista nel medesimo articolo; 
  Vista  la  nota  n.  Dir.  464/2013  del  13/12/2013  con  cui   il
Commissario straordinario ha trasmesso osservazioni sulla proposta di
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
del 21 novembre 2013,  redatto  dal  Comitato  di  esperti  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61; 
  Viste le note del 12 febbraio 2014 e del 17 febbraio 2014,  con  la
quale  il  sub-commissario  ILVA,   d'intesa   con   il   Commissario
straordinario ha inviato ulteriori  osservazioni  sulla  proposta  di
piano; 
  Vista la nota n. 5526 del 20  dicembre  2013  con  cui  la  Regione
Puglia ha trasmesso il parere ai sensi dell'art. 1, comma 7,  decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, sulla proposta di piano  delle  misure  e
delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria  del  21  novembre
2013, redatto dal Comitato di esperti ai sensi dell'art. 1, comma  5,
del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61; 
  Considerato che, in attuazione dell'art. 12, comma 6,  del  decreto
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013,
n. 125, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, su proposta del sub commissario, emana un apposito decreto  con
cui individua le modalita' di gestione e smaltimento dei rifiuti  del
ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico della  societa'  ILVA
S.p.A. di Taranto  e  che,  pertanto,  tutti  gli  elementi  relativi
contenuti nel piano del Comitato di esperti dovranno essere esaminati
dal sub commissario nell'ambito dell'istruttoria per l'emanazione del
sopra citato decreto ministeriale; 
  Considerato che, l'art. 2-quinquies  del  decreto  legge  4  giugno
2013, n. 61, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto  2013,
n. 89, introdotto dall'art. 8, comma 1, del decreto legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito con modificazioni  nella  legge  6  febbraio
2014,  n.  6,  stabilisce  la  disciplina  per  la  realizzazione  di
interventi previsti  dall'AIA  e  dal  piano  delle  misure  e  delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria in aree ricadenti in  area
SIN, pertanto gli elementi contenuti nel  piano  e  relativi  a  tali
interventi sono superati dalla suddetta disciplina; 
  Considerato che per quanto  attiene  agli  aspetti  correlati  alla
valutazione del danno sanitario (VDS), la proposta di piano riconosce
espressamente che con il decreto  legge  3  dicembre  2012,  n.  207,
l'istituto e' stato esteso agli stabilimenti di interesse  strategico
nazionale, tra cui figura quello dell'ILVA di Taranto, e che  con  il
decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, e'  stato  poi  stabilito  che  i
rapporti  di  VDS,  che  legittimano  eventualmente  la   Regione   a
richiedere il riesame  dell'AIA,  si  devono  conformare  ai  criteri
metodologici stabiliti dal  decreto  del  Ministro  della  salute  24
aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n.  197  del  23.08.2013)  e  che,
conseguentemente, le azioni in materia indicate nel piano  ambientale
potranno costituire un contributo ad una migliore  valutazione  degli
aspetti sanitari e come tali potranno essere valutate in tale sede; 
  Considerato a norma dell'art. 1,  comma  7,  del  decreto  legge  4
giugno 2013, n. 61, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 89, come
modificato dal decreto legge 10 dicembre  2013,  n.  136,  convertito
nella legge 6 febbraio 2014,  n.  6,  con  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto sono conclusi tutti i procedimenti  di  riesame  che
discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre  2012
come dettagliati nella parte dispositiva, con  esclusione  di  quelli
che  dovranno  essere   avviati   a   seguito   dell'adempimento   di
prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello  stabilimento
non disciplinati dal piano; 
  Considerata la necessita' di armonizzare  le  tempistiche  proposte
dal Comitato di esperti nel documento del  21  novembre  2013,  e  di
indicare i relativi termini a decorrere dall'entrata  in  vigore  del
decreto che approva il piano ambientale prevista dall'art.  7,  comma
1, lettera a), del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito
con modificazioni nella legge 6 febbraio 2014 n.  6,  fermo  restando
quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013,  n.  61,  convertito
con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 89, in relazione alla
tempistica per la conclusione degli interventi; 
  Ritenuto che  i  termini  previsti  dal  piano  ambientale  per  la
realizzazione degli interventi non debbano intendersi comprensivi dei
tempi  che  risulteranno  necessari  alle  autorita'  pubbliche   per
rilasciare le prescritte autorizzazioni,  in  quanto  non  imputabili
alla gestione commissariale, restando fermo il termine ultimo per  la
conclusione degli interventi previsto  dal  decreto  legge  4  giugno
2013, n. 61, convertito con modificazioni legge 3 agosto 2013, n. 89; 
  Ritenuto che tutte le  indicazioni  della  proposta  di  piano  del
Comitato di esperti  del  21  novembre  2013  che  riguardano  misure
relative a impianti allo stato non in esercizio  o  per  i  quali  e'
prevista  una  fermata,  dovranno  essere   valutate   dall'Autorita'
competente  sulla  base  di  apposita  richiesta   di   ILVA   S.p.A.
nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni; 
  Considerato che ILVA S.p.A. ha presentato in data 25 ottobre  2013,
come previsto al punto UA16 della proposta di piano del  Comitato  di
esperti  del  21  novembre  2013,  l'aggiornamento  del  Rapporto  di
Sicurezza, versione 2013, ed e' stata avviata l'istruttoria tecnica a
cura del CTR Puglia in data 21 novembre 2013; 
  Considerato che ILVA S.p.A. ha presentato con nota n. Dir. 444/2013
del 29 novembre 2013 il progetto di gestione delle  acque  meteoriche
degli sporgenti marittimi, come previsto al punto UA8 della  proposta
di piano del Comitato di esperti del 21 novembre 2013; 
  Ritenuto che il piano ambientale deve prevedere misure  definite  e
certe nelle loro modalita' di applicazione, non essendone  altrimenti
possibile l'implementazione nel  piano  industriale  e  che  pertanto
tutte le indicazioni della proposta di piano del Comitato di  esperti
del 21 novembre 2013 che rinviino a successive valutazioni o che  non
siano comunque compiutamente definite nella formulazione non  possono
essere ritenute prescrittive; 
  Considerato che l'art. 3, comma 3, quarto trattino del  decreto  di
AIA  del  26  ottobre  2012,  prevede  la  revisione  del  piano   di
monitoraggio  e  controllo,  e  che  pertanto  le  indicazioni  della
proposta di piano del Comitato di esperti del 21  novembre  2013  che
attengono a tali aspetti dovranno essere valutate in maniera organica
all'interno di tale riesame; 
  Considerato quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera  b),  del
decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con  modificazioni
nella legge 6 febbraio 2014, n. 6, in relazione alla possibilita' che
i contenuti del piano ambientale  possano  essere  modificati  con  i
procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; 
  Vista la proposta del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, sentito il Ministro della salute; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 marzo 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria 
 
  1. Alla luce di quanto  indicato  nei  precedenti  considerato,  e'
approvato  il  Piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di   tutela
ambientale e sanitaria, nel seguito piano ambientale, come  riportato
in allegato.